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Composizione della crisi ed accordi sul debito Iva

Le imprese che hanno accesso alla composizione negoziata della crisi possono concludere con l’amministrazione tributaria un accordo circa la riduzione e dilazione di pagamento dei debiti relativi alle imposte, fatta eccezione dei tributi costituenti “risorse proprie dell’Unione europea”. 

Sono da considerare risorse proprie dell’Unione europea ad esempio:

    • prelievi, premi, importi supplementari compensativi e dazi;

    • i prelievi sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati;

    • l’Iva nella misura dello 0,30%.

L’Iva pertanto non è una risorsa UE (ad eccezione della quota pari al 0,30%). 

Il decreto correttivo che ha aggiunto all’art. 23 del Codice della crisi il comma 2 bis ha chiarito che: è consentito il raggiungimento di un accordo con il fisco anche per la decurtazione o il pagamento dilazionato di tale imposta.

La possibilità di concordare con l’amministrazione tributaria la riduzione del debito relativo all’Iva – e agli atri tributi – non rileva in ogni caso per le composizioni negoziate avviate prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo, poiché trova applicazione solo con riguardo alle trattative avviate con istanza di accesso depositata successivamente alla data dell’entrata in vigore del decreto, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa disciplinata dal Titolo II del  D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa), stabilisce le misure di attuazione degli strumenti di supporto alle imprese per contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria.

L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale/economico/finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere  alla Commissione regionale o al Segretario Generale della Camera del territorio in cui si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto, che lo affiancherà nelle trattative con i creditori, quando risulti ragionevole perseguire il risanamento dell’impresa.

La trattativa eventualmente avviata con il fisco potrà quindi anche avere ad oggetto il pagamento del debito Iva, consentendo una più facile riuscita dello strumento di risanamento.