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Omaggi natalizi 2024: regole per la deduzione

Durante il periodo natalizio, è possibile che avvenga la concessione di omaggi da parte delle imprese. Rispetto alle regole da rispettare ai fini della deducibilità, per le spese sostenute nel 2024 non ci sono cambiamenti rispetto al passato. Infatti, l’obbligo di acquisto con metodi di pagamento tracciati, se confermato dalla legge di bilancio, opererà dal 2025. 

La bozza di bilancio 2025 prevede infatti che gli omaggi potranno essere dedotti dal reddito d’impresa, solo in caso di tracciabilità delle
spese, ovvero pagamenti tracciati. 

In questo articolo, ci soffermeremo sui tratti salienti dell’attuale disciplina, in attesa del testo definitivo della legge relativa al 2025. 

Gli oneri sostenuti dalle imprese per omaggi ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro.

Gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e quindi deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità  (art. 108 comma 2).

Con il termine “valore unitario” si intende il bene nel suo complesso, pertanto, se il bene è dato dalla somma di più componenti e nella fattura di acquisto sono esposti separatamente i vari articoli con il rispettivo valore, occorre far riferimento al totale.

Il caso tipico è quello del cesto natalizio composto da diversi beni (ad esempio 4) che hanno un valore di 30 euro ciascuno, in tal caso l’omaggio è dato dalla somma dei beni ovvero 120 euro e sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).